Attenzione alle derive della navigazione e del noleggio tra privati

Jérôme Heilikman, Presidente dell'Associazione Legislativa, piattaforma marittima, giuridica, economica e fiscale dedicata alla nautica da diporto, ci ricorda i 3 punti da ricordare per il noleggio di yacht tra privati e i 5 punti importanti per la navigazione. Un importante promemoria all'inizio di questa stagione estiva, perché un certo numero di derive e abusi si verificano su siti di co-navigazione e affitti tra individui.

All'inizio della stagione estiva, i responsabili delle piattaforme di contatto e i loro utenti sono chiamati ad essere estremamente vigili contro i rischi di derive e di annunci illeciti. Gli affari marittimi saranno mobilitati per punire ogni forma di concorrenza sleale e di lavoro sommerso. Jérôme Heilikman, Presidente dell'Associazione Legislativa, informa i diportisti sui punti importanti da ricordare per l'affitto tra privati e conavigation.

Affitto tra privati: 3 punti da ricordare

  • Può essere soltanto un'attività svolta su un peschereccio per uso personale tra comandanti non professionisti
  • I redditi percepiti devono essere dichiarati all'Erario (reddito annuo inferiore a 39.228 euro nel 2017: schema "micro BIC" da apporre sulla dichiarazione integrativa dei redditi). Non sono soggetto all'IVA e alle entrate annuali superiori a 39 228 euro nel 2017: regime "reale" da apporre su una dichiarazione professionale)
  • Nel 2017, se il reddito annuo supera i 7846 euro, l'attività è di natura professionale e il diportista deve registrarsi sul sito dello sportello unico per conoscere le amministrazioni e pagare i contributi sociali.

Esempio: Charles e Julie possiedono una Dufour 36, guadagnano tra loro 3.200 euro al netto al mese e occasionalmente noleggiano la loro barca per 160 euro al giorno. Questa attività dà loro 1920 euro di reddito annuo

Reddito da locazione è al di sotto della soglia di 7846 euro. Essi non devono essere dichiarati ad un regime professionale di sicurezza sociale. D'altro canto, sono soggetti ai contributi previdenziali applicabili ai redditi da capitale con un'aliquota del 15,5%, pari a circa 149 euro. Il loro reddito aggiuntivo di 1920 euro è imponibile. Essi possono beneficiare del regime "micro" e della sua riduzione automatica del 50 %. La base imponibile è pertanto pari a 960 EUR. Il reddito annuo della coppia è di 38 400 euro, l'attività supplementare di noleggio della loro barca genera 187 euro di imposta sul reddito supplementare.

Co-browsing: 5 punti da ricordare

  • Può essere soltanto un'attività che consiste nell'uso congiunto e organizzato di una barca o di un'imbarcazione per uso personale, da parte di un diportista non professionista e di uno o più passeggeri terzi, al fine di effettuare un viaggio in comune e che fornisce prestazioni individuali (risparmio di carburante e spese di manutenzione, miglioramento della qualità del viaggio, sviluppo di legami sociali) e collettive.
  • L'importo riscosso deve coprire esclusivamente le spese sostenute in relazione al servizio, vale a dire le spese di carburante, vitto e ormeggio. Sono esclusi tutti i costi non direttamente imputabili al servizio in questione, in particolare i costi relativi all'acquisizione, alla manutenzione o all'uso personale del bene o dei beni, al supporto o ai servizi condivisi;
  • I costi condivisi non dovrebbero includere la quota del servizio spettante al proponente. Quest'ultima sostiene personalmente la propria parte di costi e non percepisce alcuna forma di remunerazione, diretta o indiretta, per il servizio prestato e di cui beneficia contemporaneamente.
  • Quando il reddito realizzato eccede l'ammontare della partecipazione ai costi, è imponibile al primo euro.

Esempio: Marie co-naviga alcuni fine settimana nel bacino dell'Arcachon. Condivide il costo del registratore di cassa di bordo (50 euro a viaggio) e partecipa alle spese di benzina e di vitto sostenute per questo viaggio. I rimborsi derivanti dalla ripartizione delle spese non costituiscono ricavi da attività e non danno luogo a pagamenti. Gli importi riscossi non sono imponibili e non devono essere dichiarati.

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